Cronaca

“Ritardo nel ripristino delle zone blu”: il Comune di Palermo condannato al risarcimento

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha emesso una sentenza di condanna nei confronti del Comune di Palermo per il mancato ripristino tempestivo della sosta tariffata nelle zone blu, dopo la fine dell’emergenza sanitaria legata al Covid. Una decisione che riconosce il danno subito da una nota concessionaria della gestione delle strisce blu in città, evidenziando ancora una volta come l’inefficienza amministrativa possa ricadere negativamente anche sulle aziende private.

La vicenda ha origine nel marzo 2020, quando, a causa della pandemia e delle conseguenti misure restrittive imposte a livello nazionale, il Comune di Palermo sospese la sosta tariffata in tutta la città. Questo provvedimento, adottato con ordinanza dirigenziale numero 273 del 17 marzo 2020, era volto a limitare la circolazione e ridurre i rischi di contagio.

Sebbene la sospensione delle tariffe di sosta avesse un impatto negativo sulle aziende concessionarie, queste non impugnarono il provvedimento, ritenendolo un atto necessario al contenimento del COVID e temporaneo. Tuttavia, terminato il periodo emergenziale e ripristinate le normali condizioni di mobilità a maggio 2020, il Comune di Palermo non provvide immediatamente a riattivare il servizio, causando un prolungato mancato incasso per la società concessionaria. Con diffida del 19 maggio 2020, l’azienda aveva invitato il Comune a ripristinare immediatamente la sosta tariffata nelle zone blu concesse ma, nonostante le rassicurazioni, il Comune di Palermo non riattivava alcunché. Pertanto, dopo diverse richieste formali e diffide inviate al Comune senza esito, la società si è vista costretta a ricorrere alla giustizia amministrativa rivolgendosi allo studio legale Palmigiano e Associati, con l’assistenza degli avvocati Alessandro Palmigiano e Licia Tavormina.

Per il ripristino è stato necessario attendere la deliberazione di giunta comunale di fine luglio e la riattivazione di agosto. Una decisione tardiva, ben oltre la regolare ripartenza della mobilità nazionale e cittadina, di fatto avvenuta nel maggio 2020. Ciò aveva determinato un grave danno economico alle società ricorrenti che non avevano potuto incassare le somme previste dalla concessione stipulata con il Comune.

La tesi dello studio legale Palmigiano e Associati era che, in considerazione della violazione della convenzione, il Comune di Palermo avrebbe dovuto indennizzare le società. Veniva delineata una responsabilità per il ritardo, per l’irragionevolezza e l’assenza di motivazione di quella scelta.

Il Tar Sicilia, prima sezione, presidente Aurora Leto, estensore Domenico De Falco, ha accolto il ricorso degli avvocati, con la sentenza numero 259/2025, stabilendo che “è ravvisabile la responsabilità dell’amministrazione nella mancata adozione tempestiva di ritiro dell’ordinanza di sospensione delle tariffe nelle zone blu, allorché erano già state ripristinate condizioni di normalità degli spostamenti”. A fronte della richiesta risarcitoria di oltre 400.000 euro, il Tribunale ha stabilito il diritto della società concessionaria a ottenere un risarcimento, determinando criteri specifici per la quantificazione del danno, tra cui il decremento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019, la riduzione del traffico veicolare nel 2020, eventuali incentivi ricevuti e gli interessi fino al momento del pagamento. Il Comune ha ora 90 giorni per procedere al risarcimento.

“Ancora una volta – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano – il Comune di Palermo è stato condannato per il ritardo nell’intervento. L’inefficienza della pubblica amministrazione, così come spesso accade per le vicende che riguardano i cittadini, non può gravare sulle imprese che hanno obblighi da rispettare in termini di costi aziendali e dipendenti. Auspichiamo che il Comune, adesso, provveda e ponga rimedio agli errori del passato”. (italpress)

redazione

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